MENSILITÀ AGGIUNTIVE: 13ª E 14ª – INFORMAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

Il periodo estivo segna, per molti lavoratori, l’arrivo della quattordicesima mensilità, una delle cosiddette mensilità aggiuntive insieme alla tredicesima, di norma erogata nel periodo paga di dicembre.

Si tratta di forme di retribuzione differita, corrisposte in aggiunta alla normale retribuzione mensile e la loro finalità è quella di redistribuire nel corso dell’anno, in momenti prestabiliti, una quota di retribuzione maturata mese per mese.

La 13ª mensilità, di derivazione normativa (D.P.R. 1070/1960), è generalmente riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti e viene erogata nel mese di dicembre.

La 14ª mensilità, di derivazione contrattuale privata (il CCNL applicato), viene solitamente erogata a giugno o luglio.

Entrambe le mensilità sono operativamente regolate dalla Contrattazione Collettiva applicata al rapporto di lavoro, che ne definisce modalità di maturazione, elementi retributivi da considerare nel calcolo, periodo e modalità di erogazione.

Maturazione

La maturazione avviene per entrambi gli istituti in base ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento:

  • 13ª mensilità: si matura dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  • 14ª mensilità: convenzionalmente si matura dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

Ogni mese di lavoro dà diritto a 1/12 della mensilità aggiuntiva. Le frazioni di mese valgono come mese intero solo se pari o superiori a 15 giorni.

A quanto ammontano

L’importo di entrambe le mensilità è generalmente pari a una mensilità della retribuzione di fatto, calcolata includendo gli elementi fissi, continuativi e predeterminati della retribuzione. Per la 13ª mensilità, si prende come riferimento la retribuzione del mese di dicembre o dell’ultimo mese lavorato in caso di cessazione.

Per la 14ª, si considera in genere la retribuzione in vigore all’atto del pagamento.

Assenze utili e non utili alla maturazione

Le assenze che:

danno diritto alla maturazione (se previste dal contratto) includono:

  • maternità e paternità;
  • malattia e infortunio (nei limiti contrattuali);
  • ferie, permessi, ex-festività;
  • congedo matrimoniale;
  • riposi per allattamento.

non danno diritto alla maturazione sono:

  • malattia dei figli;
  • sciopero;
  • aspettative e permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • sospensioni disciplinari.

Regime fiscale e contributivo

Sia la 13ª che la 14ª mensilità:

  • sono interamente imponibili a fini contributivi;
  • sono soggette a tassazione ordinaria;
  • non beneficiano, al momento dell’erogazione, delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente o carichi familiari.

Incidenza sul TFR

Entrambe le mensilità concorrono alla formazione della base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Per maggiori informazioni o per valutare il corretto trattamento in base al contratto applicato nella vostra azienda contattaci, il nostro studio è a disposizione.

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