Modello 770/2025 – La Dichiarazione Annuale dei Sostituti d’Imposta

Redditi corrisposti nel 2024 – Scadenza 31 ottobre 2025

Con l’avvicinarsi delle scadenze fiscali annuali, è opportuno richiamare l’attenzione sull’adempimento relativo al Modello 770/2025, riferito ai redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2024. Si tratta di un adempimento fondamentale per tutti i sostituti d’imposta – comprese imprese, professionisti, enti e amministrazioni – chiamati a comunicare all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate, i versamenti eseguiti e le compensazioni effettuate nel corso dell’anno.

Chi è obbligato a presentare il Modello 770/2025?

Sono tenuti alla presentazione tutti i soggetti che, nel corso del 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. n. 600/1973, tra cui:

  • Società di capitali, enti commerciali e non commerciali residenti;
  • Società di persone e associazioni tra professionisti;
  • Persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni;
  • Curatori fallimentari, liquidatori, commissari e eredi che non proseguono l’attività;
  • Persone fisiche in regime forfettario, se effettuano ritenute su compensi.

Quando va trasmesso e come?

Il Modello 770/2025 deve essere presentato esclusivamente in modalità telematica, entro il 31 ottobre 2025.

Può essere trasmesso:

  • Direttamente dal sostituto d’imposta (tramite Entratel o Fisconline);
  • Tramite un intermediario abilitato, come il nostro Studio;
  • Dalle Amministrazioni pubbliche, tramite soggetti incaricati o società del gruppo.

NB: Nel caso in cui il sostituto d’imposta debba modificare una dichiarazione già trasmessa, la normativa distingue tra:

  • Dichiarazione correttiva nei termini: possibile entro la scadenza del 31 ottobre 2025, tramite l’invio di un nuovo modello completo barrando l’apposita casella “Correttiva nei termini”. Questa procedura riguarda solo la correzione dei dati presenti nella dichiarazione originaria e non sanifica eventuali omissioni nei versamenti, per le quali è necessario il ravvedimento operoso per regolarizzare i pagamenti dovuti;
  • Dichiarazione integrativa: ammessa anche dopo la scadenza, purché la dichiarazione originaria sia stata validamente presentata (sono valide anche quelle trasmesse entro 90 giorni dal termine, con sanzione ridotta). L’invio avviene tramite un nuovo modello completo, barrando la casella “Dichiarazione integrativa” e indicando il protocollo della dichiarazione precedente.

L’integrativa può essere trasmessa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, per correggere errori che abbiano comportato un maggior debito d’imposta o un minor credito.

Eventuali crediti derivanti da dichiarazioni integrative possono essere utilizzati in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo.

Le sanzioni dei Sostituti d’Imposta

Di seguito si riportano, in forma sintetica, le principali sanzioni applicabili in caso di irregolarità nella presentazione del Modello 770/2025:

  • Dichiarazione omessa: dal 120% al 240% delle ritenute non versate, minimo 250,00 euro (Art. 2, c. 1 – D.Lgs. 471/1997;
  • Dichiarazione presentata entro i 30 giorni: sanzione dimezzata (Art. 7, c. 4-bis – D.Lgs. 472/1997);
  • Dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva: dal 60% al 120% delle ritenute non versate, minimo 200,00 euro (Art. 2, c. 1 – D.Lgs. 471/1997);
  • Dichiarazione presentata entro il termine per l’invio di quella successiva con ritenute interamente versate: da 150,00 euro a 500,00 euro (Art. 2, c. 3 – D.Lgs. 471/1997).

NB: L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omissioni o errori relativi al versamento di ritenute e alla presentazione del Modello 770, beneficiando di sanzioni ridotte.

Il ravvedimento operoso per il modello 770/2025 è previsto entro la dichiarazione stessa, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione (entro il 31 ottobre 2025). Inoltre, è possibile correggere o regolarizzare eventuali violazioni o omissioni con il ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza con una sanzione ridotta (ossia entro il 29 gennaio 2026).

Oltre questo termine, il ravvedimento operoso non è previsto e la dichiarazione può essere presentata solo come integrativa, con sanzioni ordinarie più elevate secondo i regimi ordinari.

Violazioni sanabili con ravvedimento:

  • Omesso o insufficiente versamento di ritenute;
  • Errori o omissioni nel Modello 770;
  • Omessa presentazione del Modello 770 (purché nei 90 giorni).

Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare:

  • L’imposta dovuta;
  • Gli interessi legali;
  • La sanzione in misura ridotta.

Novità dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024):

  • Ridotte le sanzioni ordinarie;
  • Nuove percentuali di riduzione per il ravvedimento, valide solo per violazioni commesse dal 01/09/2024.

Il Modello 770 è molto più di una semplice scadenza: rappresenta un momento chiave per la corretta gestione fiscale dei sostituti d’imposta.

Il nostro Studio è a disposizione per supportare imprese, enti e professionisti in ogni fase dell’adempimento, dalla verifica dei dati alla trasmissione telematica, fino alla gestione di eventuali integrazioni o rettifiche.

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